Norme deontologiche – Dovere di correttezza probità – Indagini difensive svolte senza le formalità normativamente previste – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che effettui le indagini difensive senza l’osservanza delle modalità prescritte al comma 3 dell’articolo 391 bis c.p.p., con particolare riferimento alla mancata indicazione della propria qualità e dello scopo del colloquio. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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