Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omesso avviso al C.d.O. di azione contro il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, prima di agire giudizialmente davanti al C.d.O., si opponga ad un decreto ingiuntivo promosso da un collega omettendo di avvisare il C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione. L’obbligo previsto dall’art. 22 c.d.f. vige, infatti, sia nell’ipotesi in cui all’avvocato sia conferito l’incarico di promuovere un giudizio nei confronti di un altro legale sia nell’ipotesi in cui gli sia conferito il mandato a costituirsi in un giudizio promosso da un altro legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 22 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 30 Maggio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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