Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Subentro al collega nella difesa – Omessa comunicazione al collega sostituito – Espressioni offensive e denigratorie verso il collega sostituito – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nominato in sostituzione di un altro collega, ometta di avvisare il collega sostituito e che in un atto di citazione muova al collega gravi addebiti di omissioni e negligenze difensive, creando con il suo comportamento ripercussioni negative sul prestigio del collega e dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 22 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 30 Maggio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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