Non sussiste un potere in capo al COA di rideterminare, in fase esecutiva, la sanzione divenuta definitiva

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di rideterminare la sanzione divenuta definitiva né di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 23 Febbraio 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 24 Marzo 2023
Giurisprudenza CNF

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