L’estinzione del processo impugnatorio dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare ivi impugnata

La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 23 Febbraio 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Marzo 2023
Giurisprudenza CNF

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