Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio

Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Baffa), sentenza n. 221 del 6 novembre 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 06 Novembre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 17 Luglio 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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