Mancata comparizione dell’incolpato e legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato telefonicamente al COA di non poter comparire all’udienza fissata per la sua audizione, senza tuttavia addurre alcun utile elemento giustificativo dell’impedimento stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 Dicembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 12 Dicembre 2012
Giurisprudenza CNF

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