La sostituzione del collega nell’attivita` di difesa

In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 11 marzo 2015, n. 22

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 17.7.2013 n. 99; Consiglio Nazionale Forense 14.10.2008 n. 110.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 11 Marzo 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Dicembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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