L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo.

L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo. In particolare, l’URCOFER interroga la Commissione sui rapporti:
a) tra l’esito negativo della verifica, il conseguente obbligo di cancellazione e l’art. 57 della legge n. 247/12, chiedendo cioè se possa farsi luogo a cancellazione – in caso di esito negativo della verifica – qualora l’iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare [quesito n. 432];
b) tra l’esito negativo della verifica per mancato adempimento dell’obbligo formativo, conseguente obbligo di cancellazione ai sensi del DM n. 47/2016 e concorrente obbligo di trasmettere gli atti al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo formativo [quesito n. 432];
c) tra il DM n. 47/2016 e il Regolamento del CNF in tema di formazione continua, adottato il 16 luglio 2014. In particolare, l’URCOFER – considerato che tra i criteri di verifica dei requisiti per l’esercizio effettivo della professione rientra l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio ai sensi del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 – interroga la Commissione sulla possibilità di superare lo “sfasamento” temporale tra i trienni rilevanti ai fini delle due verifiche. Infatti, ai sensi del DM n. 47/16 la verifica dell’esercizio effettivo e continuativo della professione deve essere effettuata allo scadere del triennio dall’entrata in vigore del DM (data individuata nel 22 aprile 2019), mentre la verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo dovrà effettuarsi alla fine del triennio formativo, che scadrà il 31 dicembre 2019 (termine calcolato ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento CNF n. 6/2014). Per effetto di tale “sfasamento” temporale, non si consentirebbe all’iscritto di far valere, ai fini della verifica dell’esercizio effettivo della professione, l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio, vanificando in particolare il suo eventuale completo adempimento nel periodo intercorrente tra il 22 aprile 2019 (data di scadenza del triennio di cui al DM 47/2016) e il 31 dicembre 2019 (data di scadenza del triennio formativo) [quesito n. 433].
Quanto al quesito sub a), la Commissione osserva che il divieto di cancellazione in costanza di procedimento disciplinare prevale – per ratio e per fonte – sull’obbligo di cancellazione previsto dal DM n. 47/2016 in caso di esito negativo della verifica dell’esercizio effettivo della professione: pertanto, ove il COA rilevi che l’iscritto interessato dalla verifica negativa sia contemporaneamente soggetto a procedimento disciplinare, la Commissione ritiene che il COA non possa procedere alla sua cancellazione.
Quanto al quesito sub b), la Commissione ritiene che debba prevalere l’obbligo di cancellazione amministrativa per mancato rispetto dei requisiti di esercizio effettivo e continuato della professione. Quanto all’invio degli atti al CDD, questo potrà pure avvenire, ma non potrà dar luogo, almeno nell’immediato, all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato, ormai cancellato.
Più complessa la risposta al quesito sub c), in quanto sussiste – effettivamente – lo sfasamento temporale rilevato dal rimettente.
Al fine di consentire una valutazione dell’esercizio effettivo, che sia aderente alla concreta situazione dell’iscritto e, soprattutto, compatibile con la disciplina dell’obbligo formativo (da cui, a ben vedere, la disciplina della verifica dei requisiti logicamente dipende), dovrebbe a tale riguardo ritenersi che il termine triennale previsto dall’art. 2 del DM n. 47/2016 sia riferita alla scadenza del triennio solare, e non alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del DM medesimo. A favore di simile soluzione milita anzitutto la lettera della norma di cui all’art. 1, laddove prevede che la verifica venga effettuata “ogni tre anni” a partire dall’entrata in vigore del decreto e non già “allo scadere del terzo anno” a partire da tale momento. Inoltre, simile soluzione appare coerente con il già richiamato vincolo logico tra la verifica dell’esercizio effettivo – che deve avvenire anche sulla base del rispetto del criterio dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 47/2016 – e la disciplina della verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo, di cui al Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, che deve ritenersi presupposta rispetto alla prima.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 novembre 2018, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 21 Novembre 2018
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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