L’omessa comunicazione alle altri dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi al CNF

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l’omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.

Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10959, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10959 del 08 Agosto 2001 (accoglie)
Giurisprudenza Cassazione

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