L’offesa gratuita ed infondata a controparte costituisce illecito disciplinare

Integra violazione dell’art. 20 CDF (divieto di espressioni sconvenienti ed offensive), ora art. 52 ncdf, il comportamento dell’avvocato che accusi infondatamente la propria controparte di non gestire con correttezza e serietà un procedimento (nella specie, di separazione con minori) al solo fine di assecondare il proprio cliente in biasimevoli intenti (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Merli), sentenza del 20 marzo 2014, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 18 Marzo 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 25 Gennaio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment