L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni anche nel caso di asserita difficoltà di trovare corsi relativi alle specifiche materie trattate, al fine di acquisire i “crediti formativi” richiesti, in quanto con l’espressione formazione professionale continua, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 19 del 12 marzo 2019

Giurisprudenza CDD

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