L’istruttoria del tutto espletata in secondo grado comprometterebbe il diritto di difesa dell’incolpato

Il C.N.F. può integrare in sede di impugnazione la decisione del Consiglio territoriale non solo in ipotesi di inadeguatezza o incompletezza ma, addirittura, in caso di assenza della motivazione. Tuttavia, ciò non comporta che, in applicazione del principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare, il C.N.F. debba sostituirsi integralmente al Consiglio territoriale per l’espletamento di una istruttoria che sia stata del tutto omessa, giacché altrimenti, una eventuale istruttoria svolta completamente in secondo grado determinerebbe la coincidenza in un unico organo dei ruoli di giudice di primo grado e di secondo grado con una sostanziale compromissione del diritto di difesa per l’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Maggio 2005 (prescrizione)
Giurisprudenza CNF

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