L’impugnazione tardiva della delibera di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardiva l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge (Nella specie, 60 giorni ex art. 17, comma 14, L. n. 247/2012, già 15 giorni ex art. 37 RDL 1578/1933, trattandosi di ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 145 del 17 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 17 Luglio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Maggio 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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