Impugnazione del provvedimento di iscrizione o cancellazione da albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione spetta al CNF

Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 145 del 17 luglio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio di Stato (pres. Balucani Lanfranco, rel. Ferrari Giulia), sentenza n. 348 del 19 Gennaio 2018, Corte di Cassazione (pres. Curzio Pietro, rel. Falaschi Milena), ordinanza n. 34429 del 24 Dicembre 2019, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 17 Luglio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Maggio 2019 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment