Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 184
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
– Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 17 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 21 Luglio 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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