Le sentenze del CNF non possono essere impugnate in Cassazione per (asserito) travisamento dei fatti

I vizi denunziabili con ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, non comprendono il travisamento dei fatti, che, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale è estraneo al sindacato di legittimità.

Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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