Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 29 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Dicembre 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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