La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 343 del 29 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 343 del 29 Dicembre 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 66 del 12 Luglio 2021 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment