L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Vìola i doveri di lealtà, e correttezza (art. 6 CDF) e di colleganza (art. 22 CDF) l’avvocato che invita controparte presso il proprio studio per sottoscrivere, all’insaputa del difensore, un accordo di conciliazione sindacale a definizione della controversia, omettendo di informare il collega avversario, che ne viene a conoscenza solo successivamente (nella specie, all’udienza successiva).

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Turco), decisione n. 78 del 24 settembre 2018

Sanzione: AVVERTIMENTO

Giurisprudenza CDD

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