L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 11 Luglio 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 14 Maggio 2021 (censura)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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