La sanzione disciplinare non “decade” dopo 10 anni

La sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la cessazione degli effetti della censura irrogatagli oltre dieci anni prima, al fine di poter accedere alla qualifica di mediatore, all’uopo invocando una sorta di limitata efficacia temporale delle sanzioni disciplinari, in analogia con quanto previsto in sede civile a proposito della c.d. actio judicati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, in quanto inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 153 dell’11 luglio 2023

NOTA:
Per alcuni esempi di efficacia indiretta delle sanzioni disciplinari a tempo indefinito, si vedano:

  • l’art. 7 L. n. 53/1994 in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura;
  • l’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989 in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all'”ammonimento” (rectius, avvertimento);
  • l’art. 81 DPR n. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
  • l’art. 4, co. 4, lett. c, DM n. 180/2010 in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento.

Invece, per una espressa limitazione temporale dell’efficacia delle sanzioni disciplinari, cfr. l’art. 3, co. 3, L. n. 113/2017, secondo cui “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.”.
Si ricorda, infine, che l’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174), e lo stesso dicasi per aministia, indulto e benefici penali della non menzione (per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Luglio 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Gennaio 2022 (cancellazione amm.va)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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