L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Vìola l’art. 42 CD previgente e l’art. 33 comma 2 CDF, l’avvocato che subordina al pagamento delle proprie competenze la restituzione al cliente degli atti e dei documenti di causa.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 8 del 25 ottobre 2016

Sanzione: AVVERTIMENTO

Giurisprudenza CDD

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