La prova dell’illecito deontologico mediante registrazione fonografica non contrasta con la normativa privacy

Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Inoltre, l’utilizzo processuale della fonoregistrazione non è precluso dal c.d. Codice Privacy (d.lgs 196/93), se si tratti di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” (art.13, co.5, lett.b ed art.26, co. 4^ lett.c).

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment