La notifica dell’atto (non) è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione

In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato) è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi controverso.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; contra, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 8 febbraio 1977, n. 538 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189, secondo cui “Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all’incolpato”.
In ogni caso, l’accennata discrasia pare debba ora ritenersi superata da quanto espressamente disposto dall’art. 56, co. 3, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), che riconduce l’interruzione della prescrizione alla comunicazione/notificazione dell’atto.

Giurisprudenza Cassazione

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