La mancata proposizione dell’azione non è sempre e necessariamente dovuta ad inadempimento al mandato professionale

L’incarico professionale che si sostanzi nella preventiva fase di studio non necessariamente culmina -una volta valutati i relativi elementi di fatto e diritto- nella proposizione della relativa azione giudiziale, essendo infatti compito esclusivo dell’avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale ed essendo, d’altra parte, tenuto ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole (Nel caso di specie, trattavasi di opposizione a decreto penale di condanna, la cui proposizione avrebbe comportato conseguenze potenzialmente ben più gravose per l’assistito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 45 del 25 Giugno 2018 (censura)
Giurisprudenza CNF

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