La mancata osservanza del termine a comparire

Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.l. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale. Allorchè l’interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento giacché la nullità per la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, e deve quindi intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30.05.2011, n. 77; C.N.F. 09.06.2008, n. 52; C.N.F. 05.10.2006, n. 69.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 21 Giugno 2010 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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