La mancata sospensione cautelare non rende di per sé meno grave l’illecito deontologico

La mancata adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio territoriale è indicativa meramente del fatto che quest’ultimo, avvalendosi del proprio potere discrezionale, non avesse ritenuto all’epoca la sussistenza dei presupposti richiesti per il provvedimento amministrativo ma non induce, di per sé, a valutare meno sfavorevolmente la fattispecie deontologica contestata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sua cancellazione disciplinare dall’albo adducendo che la minor gravità della violazione contestata, con conseguente eccessività della sanzione comminatagli, si sarebbe dovuta dedurre dalla mancata adozione, medio tempore, di un provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

NOTA:
Sulla discrezionalità del Consiglio territoriale nell’adottare o meno il provvedimento cautelare, cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95.
Sui presupposti della sospensione cautelare, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Maggio 2007 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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