La mancata notifica della delibera del COA

La mancata notificazione della deliberazione del COA nei termini previsti dalla Legge (nella specie, entro i 15 giorni prescritti dall’art. 31, comma 5, del RDL 27 novembre 1933, 1578), non ha rilievo in ordine alla validità della delibera stessa, non trattandosi di termine perentorio.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

NOTA:
Sulla natura ordinatoria dei termini per la notifica della decisione del COA ex art. 50 RDL n. 1578/1933, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 29 Novembre 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 19 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

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