Il rinvio dell’udienza per assenza dell’incolpato ha natura discrezionale

Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l’incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all’apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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