La mancata immediata comunicazione della delibera di apertura del procedimento

Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, la mancata immediata comunicazione della delibera di apertura del procedimento non determina la nullità della delibera, ma solo degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione, ferma restando la sanatoria dei relativi vizi qualora l’incolpato sia stato comunque in grado di poter compiere tutti gli atti a garanzia del proprio diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 327 del 12 Novembre 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera del 03 Luglio 2014 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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