La funzione disciplinare dei COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

La funzione disciplinare esercitata dai Consigli territoriali ha natura amministrativa e le determinazioni costituenti l’esplicazione in concreto di tale funzione assumono rilievo in base ai principi generali di tipicità, buon andamento ed efficienza che governano il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108

NOTA:
Il principio di cui in massima è pacifico.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 20 Luglio 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Giugno 2011 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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