Iscrizione all’albo forense: il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”

Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, l’art. 17, primo comma, numero 3), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede – con una norma tuttora in vigore – il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. (cfr. Corte cost., sentenza n. 311 del 1996).

Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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