La fase preliminare alla apertura del procedimento disciplinare

L’espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l’attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l’incolpato è rappresentata dalla notifica dell’apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336 nonché Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 05072, anche:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
– Cons. Naz. Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 11 Febbraio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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