La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

Nell’ambito del procedimento disciplinare, la fase delle indagini preliminari è solo eventuale, giacché ciò che conta ai fini del rispetto del diritto di difesa dell’incolpato e conseguentemente della regolarità del procedimento disciplinare, è la corretta notifica dell’apertura del procedimento disciplinare. Infatti, il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 11 Febbraio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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