La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF

Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. nell’assumere il provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al Consiglio territoriale affidata dall’ordinamento la valutazione sia della lesione al decoro ed alla dignità della professione sia dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 01 Giugno 2011 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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