La cancellazione di frasi sconvenienti od offensive nel ricorso al CNF

La decisione disciplinare impugnata, per quanto erronea, non può essere censurata con affermazioni difensive tendenti ad ingenerare dubbi sulla correttezza istituzionale dell’Organo giudicante, le quali non possono infatti trovare cittadinanza nel dibattito processuale e, ove invece scritte, se ne deve disporre la cancellazione in applicazione del principio di portata generale di cui all’art. 89 c.p.c., che si applica anche al procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 11 Dicembre 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 22 Gennaio 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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