La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, commi 1 e 2, della L. 247/2012 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa. Peraltro, a nulla rileva in contrario l’eventuale pendenza del reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto immediatamente esecutivo ex artt. 403 e 407 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera di cancellazione dall’albo disposta dal COA di appartenenza di un avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno, con provvedimento del GT che peraltro espressamente disponeva una limitazione alla capacità di svolgere l’attività professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 256 del 14 novembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 14 Novembre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 14 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
Evidenza

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