Inibito (anche al praticante) l’esercizio della professione per il tramite di una società commerciale

Il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio che svolga attività stragiudiziale è vincolato ad osservare i doveri deontologici esistenti per gli avvocati che svolgono la stessa attività, stante la parificazione, sotto il profilo disciplinare, tra praticante ed avvocato operata dall’art. 57 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative ed attuative del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull’Ordinamento professionale forense. Da tanto deriva che anche per il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio sono da ritenere operanti i doveri di legge e deontologici relativi all’esercizio della professione forense alla cui osservanza è tenuto l’avvocato il quale presti opera di consulenza legale, e tra questi il divieto di esercizio della professione per il tramite di una società di capitali ed il divieto di utilizzare forme di pubblicità non consentite.

Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment