Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente

E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Marzo 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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