Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax

L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. L’invio di copia informe via fax non può essere ritenuta equipollente alla presentazione dell’originale presso l’Ufficio del C.O.A.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2010 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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