Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione proposta dal Procuratore Generale avverso la delibera con cui il COA aveva dispensato l’Abogado dalla prova attitudinale prevista per gli Avvocati Stabiliti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Geraci), sentenza n. 32 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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