Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva dispensato l’abogado dalla prova attitudinale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 227

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 23 Dicembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 03 Ottobre 2016
Giurisprudenza CNF

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