Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 24 Settembre 2015 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Giugno 2012 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

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