Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 61 del 18 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Giugno 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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