Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense, proposto personalmente dal praticante avvocato giacché, nell’ambito del procedimento disciplinare, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona, a nulla rilevando ai fini dell’ammissibilità dell’originario atto d’impugnazione i successivi conseguimento del titolo abilitativo o conferimento di mandato a difensore abilitato, che spiegano i propri effetti non in relazione all’atto d’impugnazione, ma solo in riferimento alla partecipazione all’udienza di trattazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23

NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 22 Settembre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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