L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Settembre 2013 (sospensione)
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