E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità (Nel caso di specie, la copia notificata in copia conforme all’originale riportava la dicitura “F.to”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Settembre 2013 (sospensione)
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