Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola) concerne il dovere dell’ordine di rispondere alle richieste dell’autorità giudiziaria in merito all’assunzione di elementi per la nomina dei giudici onorari.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– L’affermazione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la carica di giudice onorario non esonera il Consiglio dell’ordine dall’esprimere il parere richiesto dalla Corte di appello sui requisiti degli aspiranti alla carica. Ciò in quanto l’incompatibilità, la quale, secondo i principi generali non può che essere disposta dalla legge, e nei limiti rigorosi di questa, determina la necessità di scelta fra i due impegni, scelta che non può che essere successiva alla conclusione del procedimento di nomina del giudice onorario.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 173 del 29 Novembre 2002
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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