Il quesito (del COA di Siracusa) pone la questione se, cessati dalle funzioni, Presidente e Consigliere Segretario debbano sottoscrivere le decisioni disciplinari assunte durante il loro mandato. Si chiede altresì come si debba comportare il nuovo Consiglio in caso di rifiuto del precedente collegio di sottoscrivere le motivazioni.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«La risposta al quesito proposto non può prescindere da un’interpretazione sistematica che tenga conto per un verso della normativa processualcivilistica normalmente applicata ai procedimenti disciplinari (cfr. artt. 132, 3° comma, e 161, 2° comma, c.p.c.), e per altro verso, della natura giuridica del procedimento stesso, che è quella di un procedimento amministrativo a carattere contenzioso, con garanzie di contraddittorio. La norme del processo civile sopra richiamate vanno interpretate nel senso della esigenza di una sicura identificazione della decisione come riferibile al collegio che l’ha deliberata con quella specifica motivazione. Per altro verso, non vi è dubbio che il deposito della decisione sia il momento nel quale il presidente ed il segretario in carica – che possono anche non avere preso parte alla decisione – attestano l’intervenuta assunzione del provvedimento disciplinare nei termini indicati, nonché la conformità dello stesso allo svolgimento del procedimento come rappresentato agli atti. È questa attestazione a dar conto degli autori della decisione, nonché del contenuto materiale del provvedimento, comprensivo di idonea motivazione e degli altri elementi necessari di cui all’art. 51, secondo comma, R.D. n. 37/1934. In questo senso, l’atto del deposito acquista una sorta di autonomia logico-giuridica, finalizzata alla pubblicazione della decisione stessa: per questo, pur a fronte della diffusa prassi in forza della quale sono il presidente e il consigliere segretario del collegio che ha assunto la decisione ad effettuare la sottoscrizione di cui al citato art. 51, non sussistono motivi ostativi a che tale sottoscrizione sia invece materialmente apposta dal presidente e dal consigliere segretario in carica al momento del deposito. Del resto, la lettera del citato art. 51 non contiene elementi che forniscano spunti interpretativi decisivi a favore dell’una o dell’altra delle evenienze possibili a proposito della sottoscrizione (con riferimento al tempo: a quello del giudizio ovvero del deposito), così che entrambe, nel silenzio della norma, appaiono legittime e tra loro alternative, secondo discrezionalità, prassi e possibilità del Consiglio procedente, anche considerato lo spazio di autonomia che a tali enti compete, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo (per tale nozione, pacifica in dottrina, vedi per tutti G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Jovene ed., Napoli 1979, 23 ss.)».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 11 Dicembre 2008
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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